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Green pass e Formazione
Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021, con cui si prevede l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo .
Inoltre dal 15 di Ottobre 2021 sarà obbligatorio esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) , anche per i professionisti che accedono alle aule/sedi aziendali per svolgere docenze/consulenze (DL 16/09/2021 ).
Vi ricordiamo che la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:
1) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
2) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La parte validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi dalla data dell'avvenuta guarigione.
4) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare) avente esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) dall'esecuzione del test.