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Credito d'imposta formazione 4.0

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SBS propone un servizio per la gestione  dei progetti aziendali relativo al  credito di imposta per la formazione 4.0.

Tale misura  è stata istituita dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 46 a 56, legge n. 205/2017) e modificato con la legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 210-217).

Il credito è destinato alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano di transizione 4.0, per aumentare  le agevolazioni a supporto delle imprese che investono in beni strumentali per l’ammodernamento dei processi produttivi, nella formazione del personale e nello sviluppo di nuovi prodotti.  

Si tratta di una agevolazione  per la quale sono previsti  degli adempimenti.

Per poter affrontare questi adempimenti con la necessaria tranquillità occorrono competenze specifiche. In particolare possiamo affiancarti nelle seguenti fasi:

STRUTTURAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE

Grazie alla competenza maturata negli anni con i nostri partner accreditati per la formazione in ambito regionale, possiamo aiutarti nello strutturare il piano di formazione Industria 4.0 e a reperire i docenti più adeguati al progetto da sviluppare.

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per poter rendicontare le spese relative al personale dipendente impegnato nella formazione è necessario predisporre tutta una serie di informazioni riepilogative che consentano di calcolare il beneficio previsto.

CERTIFICAZIONE DA PARTE DI UN REVISORE LEGALE

La norma prevede che le spese siano certificate da un revisore legale indipendente dall’azienda.

 

E’ importante osservare che il credito di imposta per la formazione 4.0 va a coprire parte dei costi interni (mancata produttività del personale e dei tutor interni) e non incide invece sui costi della docenza.

 

Decreto interministeriale 4 maggio 2018 - Credito d’imposta per la Formazione 4.0

L’agevolazione è stata inoltre  prorogata fino al periodo di imposta del  31 dicembre 2022 dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 1064 lettera l).

 

A chi è rivolto

Potranno accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;

Spese ammissibili

l costo  relativo al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione (per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede).

Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente. Non sono ammissibili nel Piano le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro

Importo agevolazioni

  • Piccole imprese Detrazione del 50%  Fino a un max 300.000 euro   
  • Medie imprese Detrazione del 40% Fino ad un max 250.000 euro   
  • Grandi imprese Detrazione del 30% Fino ad un max 250.000 euro

Tematiche agevolabili

Danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing; 
  • cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, 
  • realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; 
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Bonus formazione 4.0: uso in compensazione con F24

  • Il credito d’imposta per la formazione può essere utilizzato dall’impresa in compensazione con modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’anno in cui sono state sostenute le spese.
  • Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni successive in cui è utilizzato.
  • Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Il credito di imposta  non concorre alla formazione del reddito imponibile dell’impresa.

 

ALLEGATO